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Sez. 3, Sentenza n. 6694 del 02/06/1992 (Rv. 477506 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere | Obbligazione risarcitoria del danneggiante ed obbligazione indennitaria dell'assicuratore - Natura - Differenze - Inadempimento ingiustificato dell'obbligazione dell'assicuratore - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477506-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - In genere

Nella disciplina dell'assicurazione obbligatoria delle responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, va distinta l'obbligazione risarcitoria "ex delicto" del danneggiante nei confronti del danneggiato, che da luogo ad un debito di valore, dall'obbligazione indennitaria dell'assicuratore nascente dal contratto assicurativo, per volontà della legge, direttamente in favore del danneggiato, che ha natura pecuniaria e dal cui inadempimento ingiustificato può, quindi, sorgere a carico del debitore una accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ., solo dopo la scadenza del termine di sessanta giorni concesso all'assicuratore (dalla data in cui, con la richiesta di cui all'art. 22 legge 24 dicembre 1969 n. 990, egli è stato costituito in mora) per valutare la fondatezza della pretesa del danneggiato e per provvedere al riguardo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)