Sez. U, Sentenza n. 310 del 11/01/2007 (Rv. 594356 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Lavoro subordinato - Previdenza (assicurazioni sociali) - Cassa integrazione guadagni - Posizioni giuridiche - Fase anteriore all'emanazione del provvedimento ammissivo - Interessi legittimi - Fase successiva - Diritti soggettivi - Sussistenza - Atti di ritiro del provvedimento - Degradazione dei diritti soggettivi a interessi legittimi - Configurabilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
In materia di integrazione salariale, le posizioni di diritto soggettivo nascenti, a favore dei privati, dal provvedimento di ammissione dell'impresa alla cassa integrazione guadagni degradano, di nuovo, a posizioni di interesse legittimo - con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo - qualora intervengano atti amministrativi di annullamento o di revoca di tale provvedimento, trattandosi di atti che sono espressione del potere discrezionale esercitato dall'Amministrazione nell'ambito della tutela dell'interesse pubblico ad essa affidato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 06/08/1975 num. 427 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)