Sez. 1, Sentenza n. 5031 del 15/10/1998 Cc. (dep. 10/12/1998) Rv. 211889 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Provvedimento che, contestualmente all'archiviazione, ordini la formulazione dell'imputazione per soggetto non indagato e per reato non ipotizzato - Qualificazione - Interesse del P.M. all'impugnazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Allorché il giudice per le indagini preliminari accolga la richiesta di archiviazione del pubblico ministero in relazione a una determinata ipotesi di reato e contestualmente ordini la formulazione dell'imputazione per soggetto diverso da quello cui si riferivano le indagini e per titolo di reato in riferimento al quale sia mancata qualsivoglia richiesta del P.M., il provvedimento, per questa seconda parte, va inteso solo come "notitia criminis", rispetto alla quale il P.M. non è vincolato a formulare alcuna imputazione, ma è libero di esercitare i poteri-doveri attribuitigli dalla legge. Ne consegue che manca qualsiasi interesse del P.M. all'impugnativa di siffatto provvedimento, risultando integralmente accolta la sua richiesta da parte del g.i.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 415 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)