Sez. 2, Sentenza n. 941 del 26/03/1968 (Rv. 332300 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE AVENTI PER OGGETTO L'OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA- RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CONCERNENTE L'ESISTENZA DI UN PROPRIO DIRITTO ALLA NON OSSERVANZA DELLA LIMITAZIONE LEGALE DEDOTTA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE AVENTI PER OGGETTO L'OSSERVANZA DELLE LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA- RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DEL CONVENUTO - ECCEZIONE DEL CONVENUTO CONCERNENTE L'ESISTENZA DI UN PROPRIO DIRITTO ALLA NON OSSERVANZA DELLA LIMITAZIONE LEGALE DEDOTTA - RIFERIMENTO AL TRIBUTO GRAVANTE SUL FONDO DELL'ATTORE.*
Ai fini della Determinazione del valore, nelle cause aventi per oggetto l'Esercizio di azioni di accertamento e di imposizione del rispetto dei limiti legali della proprieta, deve tenersi conto, in applicazione analogica dell'art. 15 cod.proc.civ., del tributo gravante sul fondo del convenuto, il quale, come soggetto alla limitazione legale di cui si pretende l'osservanza, assume figura simile a quella di fondo servente. Soltanto quando il convenuto eccepisca l'esistenza di un proprio diritto a mantenere la costruzione senza l'osservanza della limitazione dedotta, il valore della causa va determinato in base al tributo gravante sul fondo dell'attore, poiche, in tal caso, e esso a fungere da fondo servente rispetto alla contestazione ed all'accertamento da compiersi.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)