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Sez. 3, Sentenza n. 252 del 15/01/1982 (Rv. 417948 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - DISCIPLINA EX ART. 125 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RILASCIO DELLA PROCURA A MARGINE O IN CALCE ALL'ATTO DI RIASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417948-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - MANDATO ALLE LITI - DISCIPLINA EX ART. 125 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE - MANCATA COSTITUZIONE DELLE PARTI - RILASCIO DELLA PROCURA A MARGINE O IN CALCE ALL'ATTO DI RIASSUNZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Stante l'applicabilità al giudizio di appello dell'art. 125 cod. proc. civ. - per il richiamo ad esso operato dall'art. 163 cod. proc. civ. a sua volta richiamato dall'art. 342 cod. proc. civ. - la procura al difensore dell'appellante che ne sia privo al momento della notificazione del gravame, può, qualora nessuna delle parti si sia costituita, essere rilasciata dallo stesso appellante a margine o in calce all'atto di riassunzione anteriormente alla Costituzione, con la conseguente esclusione dell'inammissibilità dell'appello, anche se il termine per proporre l'impugnazione sia nel frattempo scaduto. (Conf 772/80, mass n 404219; (Conf 2642/79, mass n 398972; (Conf 4143/75, mass n 378471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)