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Sez. 1, Sentenza n. 1168 del 06/02/1987 (Rv. 450716 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - PROCURA - CONFERIMENTO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450716-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE - PROCURA - CONFERIMENTO SUCCESSIVO ALLA NOTIFICAZIONE DEL GRAVAME - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

L'applicabilità al giudizio di appello dell'art. 125 cod. proc. civ. (per il rinvio ad esso operato dall'art. 163 dello stesso codice, a sua volta richiamato dall'art. 342) comporta che la procura al difensore dell'appellante, che ne sia privo al momento della notificazione del gravame, può - qualora nessuna delle parti si sia costituita - essere rilasciata dallo stesso appellante a margine o in calce al successivo atto di riassunzione (o allo stesso atto di appello) anteriormente alla Costituzione, con la conseguente esclusione dell'inammissibilità dell'appello, anche se il termine per proporre l'impugnazione sia nel frattempo scaduto, atteso che rileva, ai fini della validità della procura, che la stessa risulti comunque rilasciata prima della Costituzione della parte rappresentata. (Conf 252/82, mass n 417948; (Conf 2642/79, mass n 398972; (Conf 5106/77, mass n 388717; (Conf 4143/75, mass n 378471).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)