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Sez. 2, Sentenza n. 2027 del 01/03/1994 (Rv. 485515 - 01)

Proprietà - Fondiaria: estensione - Spazio sovrastante al suolo (colonna d'aria) | Appartenenza al proprietario dell'area sottostante - Proprietà comune di detta area - Conseguenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485515-01

Proprietà - Fondiaria: estensione - Spazio sovrastante al suolo (colonna d'aria)

La colonna d'aria, configurandosi come proiezione, verso l'alto, dell'area sottostante, appartiene al proprietario di questa, con la conseguenza che lo spazio aereo, che sovrasta una determinata costruzione, deve ritenersi comune se l'area sottostante è comune: in tal caso, ciascun proprietario può utilizzarlo secondo i principi della comunione (nella specie dalla C.S. è stata confermata la sentenza di merito che in applicazione del riferito principio ha ritenuto illegittimamente eretta una sopraelevazione gravante su una scala comune, pur se il sottoscala risultava dal titolo appartenere esclusivamente al condomino, che l'aveva effettuata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 840, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)