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Sez. 2, Sentenza n. 3763 del 22/10/1976 (Rv. 382465 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - REGIME DEL CONDOMINIO - ESTENSIONE ALLE PARTI DI IMMOBILI DESTINATE PERMANENTEMENTE ED OBIETTIVAMENTE AL SERVIZIO ED AL GODIMENTO DI EDIFICI DISTINTI ED AUTONOMI - USO DI TALI PARTI - ESTENSIONE E LIMITI - SCALA DESTINATA AL SERVIZIO DI DUE EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE D'UNO DEI DUE EDIFICI - DIRITTO DEL SOPRAELEVANTE DI PROLUNGARE LA SCALA PER L'ACCESSO AL PIANO SOPRAELEVATO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382465-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - REGIME DEL CONDOMINIO - ESTENSIONE ALLE PARTI DI IMMOBILI DESTINATE PERMANENTEMENTE ED OBIETTIVAMENTE AL SERVIZIO ED AL GODIMENTO DI EDIFICI DISTINTI ED AUTONOMI - USO DI TALI PARTI - ESTENSIONE E LIMITI - SCALA DESTINATA AL SERVIZIO DI DUE EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE D'UNO DEI DUE EDIFICI - DIRITTO DEL SOPRAELEVANTE DI PROLUNGARE LA SCALA PER L'ACCESSO AL PIANO SOPRAELEVATO - LIMITI.*

La destinazione permanente ed obbiettiva di parti di immobili - quali, ad esempio, cortili, vani-scale, etc - al servizio ed al godimento di edifici distinti ed autonomi, appartenenti a proprietari diversi, comporta l'assoggettamento di tali parti, in via estensiva, al regime giuridico del condominio. Ne consegue che, nell'ipotesi, dette pertinenze sono soggette oltre che alla presunzione di comproprieta stabilita nell'art 1117 cod civ, anche al principio secondo il quale ciascun condomino ha il diritto di trarre dalle parti comuni dello stabile tutte le utilita che siano conformi alla specifica destinazione di esse e non comprimano il pari diritto degli altri compartecipi. L'art 1127 cod civ che, nel consentire al proprietario dell'ultimo piano di sopraelevare nuovi piani e nuove fabbriche, gli conferisce in modo implicito il diritto di prolungare in senso verticale le parti comuni dell'edificio, ivi comprese le scale, al fine di eseguire la nuova costruzione e di renderla praticabile, deve essere applicato, in via estensiva, anche alla particolare ipotesi in cui due distinti fabbricati, appartenenti in proprieta esclusiva a soggetti diversi, abbiano in comune la scala ed uno dei comproprietari intenda procedere alla legittima sopraelevazione del proprio edificio. In questo caso, tale proprietario ha il diritto di sopraelevare anche la suddetta scala per rendere accessibile il nuovo piano, a meno che alla copertura della scala medesima ed alla soprastante colonna d'aria sia stata gia impressa legittimamente dai comproprietari diversa destinazione e salvo il diritto dell'altro comproprietario di usare per le proprie future esigenze la nuova rampa di scale, che diventa anch'essa comune in base al principio di accessione sancito dall'art 934 cod civ. (V 1965/75, mass n 375320).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)