Sez. 3, Sentenza n. 15462 del 11/06/2008 (Rv. 603550 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Azione diretta nei confronti del danneggiante ex art. 2054 cod. civ. - Possibilità - Sussistenza - Azione diretta successivamente instaurata contro l'assicuratore - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di responsabilità aquiliana per risarcimento dei danni prodotti da circolazione dei veicoli, l'introduzione, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore non ha escluso l'azione per responsabilità nei confronti dei danneggianti ex art. 2054 cod. civ., situazione questa diversa dall'ipotesi in cui il danneggiato agisca cumulativamente nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore, entrambi responsabili solidalmente. Tuttavia, sia che l'azione risulti proposta nei confronti di tutti gli obbligati solidali o solamente contro alcuni di essi, il debito aquiliano del responsabile del sinistro resterà pur sempre solidale con quello dell'assicuratore. Ne deriva che se l'assicuratore resta estraneo al giudizio contro il danneggiante, potrà, comunque, avvalersi degli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del danneggiante medesimo, ai sensi dell'art. 1306, secondo comma, cod. civ. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva respinto l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, esercitata dopo che, in sede penale, il danneggiante era già stato condannato al risarcimento integrale del danno).
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)