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Sez. 3, Sentenza n. 13586 del 26/05/2008 (Rv. 603124 - 01)

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE | Finanziamento di soccorso alle imprese agricole danneggiate dalla siccità - Art. 4 del d.l. 15 giugno 1989, n. 231 ed art. 4 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367 - Previsione del diritto automatico al finanziamento da parte dell'imprenditore agricolo nei confronti della banca - Esclusione - Valutazione da parte della banca della solvibilità del richiedente - Possibilità - Rispetto da parte della banca dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603124-01

CREDITO - CREDITO AGRARIO - IN GENERE

In tema di finanziamento di soccorso alle imprese agricole danneggiate dalla siccità, sia l'art. 4 del d.l. 15 giugno 1989, n. 231, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, che l'art. 4 del d.l. 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 gennaio 1991, n. 31, non prevedono che l'istituto bancario sia obbligato ad erogare il finanziamento a fronte della domanda dell'avente diritto e della deliberazione regionale di ammissione alle provvidenze di sostegno, conservando la banca il potere di valutare, nei limiti del rispetto dell'obbligo generale di comportarsi secondo buona fede e correttezza nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, la posizione di solvibilità del richiedente, che non diviene irrilevante soltanto perché il fondo interbancario ne garantisce l'adempimento, atteso che è interesse della banca, tenuta al corretto esercizio del credito, evitare i costi di una escussione infruttifera del debitore principale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/06/1989 num. 231 art. 4, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 4, Decreto Legge 06/12/1990 num. 367 art. 5, Legge 04/08/1989 num. 286, Legge 30/01/1991 num. 31 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)