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Sez. U, Sentenza n. 8 del 19/06/1982 Cc. (dep. 20/10/1982) Rv. 155677 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - COMPORTAMENTI VIOLENTI POSTI IN ESSERE DA MILITARI CONTRO SUPERIORI GERARCHICI - QUALIFICAZIONE - REATI DI VIOLENZA O RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ESCLUSIONE - REATO DI INSUBORDINAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155677-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA DISCIPLINA MILITARE - INSUBORDINAZIONE - COMPORTAMENTI VIOLENTI POSTI IN ESSERE DA MILITARI CONTRO SUPERIORI GERARCHICI - QUALIFICAZIONE - REATI DI VIOLENZA O RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ESCLUSIONE - REATO DI INSUBORDINAZIONE - FATTISPECIE.*

I fatti di violenza commessi da militari contro superiori gerarchici integrano il reato di cui all'art. 186 C.P.m.P., posto che tale reato, rispetto alle previsioni degli artt. 336 e 337 cod. pen., denuncia un elemento specializzante, costituito dalle qualifiche del soggetto attivo e del soggetto passivo. (nella specie si è precisato che il reato di insubordinazione sussiste egualmente ancorché il militare contro cui S'esplica la violenza agisca nell'adempimento di funzioni non propriamente militari, ma di polizia giudiziaria, poiché lo stato di militare ed il rapporto di subordinazione sono gli elementi rilevanti quali che siano le mansioni in concreto dispiegate dal soggetto passivo al momento del fatto). (Conf mass n 118022; (Conf mass n 153500).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 336 CORTE COST., Cod. Pen. art. 337 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)