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Sez. 1 - , Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 (Rv. 658610 - 02)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Appalto di opere pubbliche - Rapporti di dare e avere - Prova - Onere della riserva - Eccezioni - Comportamenti dolosi o gravemente colposi della P.A. - Prova per testi - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658610-02

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve. In tale ultimo caso, dunque, trova applicazione la specifica eccezione al divieto di prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, c.c., nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, eccezione che invece, in tema di riserve, cede, in forza del successivo art. 2725 c.c., rispetto ad ogni prescrizione di forma che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pretesa dell'appaltatore relativa al risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito dell'ente committente, che avrebbe indotto l'appaltatore ad astenersi dall'iscrizione delle riserve, sia sottratta all'onere della loro preventiva formulazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 36, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 190, DPR 05/10/2010 num. 207 art. 191

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)