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Sez. L, Sentenza n. 19917 del 29/09/2011 (Rv. 619682 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | Trattamento di fine rapporto - Indennità di presenza prevista dall'accordo aziendale del 24 maggio 1986 - Inclusione nella base di calcolo - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619682-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO

In tema di trattamento di fine rapporto spettante al personale degli autoferrotranvieri, l'indennità di presenza prevista dall'accordo aziendale del 24 maggio 1986, ancorché erogata in relazione alle sole giornate di effettiva presenza, rientra nella base di calcolo dell'importo dovuto, in quanto casualmente correlata all'ordinaria prestazione lavorativa, e quindi configurandosi quale compenso continuativo, atteso che il carattere della continuità non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun emolumento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)