Sez. 6 - L, Ordinanza n. 25904 del 21/12/2010 (Rv. 615329 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO | CERTALEX - Indennità di buonuscita - Disciplina applicabile fino al 31 maggio 1982 - Artt. 2120 e 2121 cod. civ. (vecchio testo) - Computo del TFR per il periodo successivo - Art. 2120 cod. civ. nuovo testo.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO
Per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, l'indennità di buonuscita dovuta agli autoferrotranvieri deve essere liquidata includendo nella base di computo ogni emolumento fisso e continuativo in conformità al principio dell'onnicomprensività della base stessa secondo i criteri fissati dal vecchio testo degli artt. 2120 e 2121 cod. civ., mentre, a partire dal 1° giugno 1982, ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto trova applicazione il nuovo testo di cui all'art. 2120 cod. civ. . (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)