Sez. L, Sentenza n. 306 del 17/01/1986 (Rv. 443933 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE - TARDIVO - RAPPORTO DI DIPENDENZA O CONNESSIONE CON L'IMPUGNAZIONE PRINCIPALE - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Anche nel rito del lavoro la parte contro la quale è stata proposta impugnazione principale può proporre impugnazione incidentale tardiva quando si dolga della stessa pronunzia investita dall'impugnazione principale o di altra, contenuta nella stessa sentenza, che con la pronuncia già impugnata sia in rapporto di dipendenza o di connessione, in modo che sorga a causa della impugnazione principale l'interesse a proporre quella incidentale. Pertanto, se sia stata proposta dall'agente, dipendente da impresa esercente trasporti pubblici in concessione, appello avverso la decisione di rigetto della domanda, avanzata in via principale, di accertamento del diritto alla qualifica superiore, è inammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dall'impresa datrice di lavoro avverso la pronuncia, resa con la stessa sentenza, di accoglimento della subordinata (ed autonoma) domanda di accertamento del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori di fatto esercitate dal lavoratore dipendente. (V 2519/84, mass n 434537; (V 374/83, mass n 425189).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)