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Sez. L, Sentenza n. 8409 del 16/11/1987 (Rv. 455967 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICORSO PRINCIPALE DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL LAVORATORE - RICORSO INCIDENTALE DI QUEST'ULTIMO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA COMMISURATO ALLA MAGGIORE DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONNESSIONE O DIPENDENZA CON IL RICORSO PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455967-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - RICORSO PRINCIPALE DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO DEL LAVORATORE - RICORSO INCIDENTALE DI QUEST'ULTIMO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL DANNO DA OMISSIONE CONTRIBUTIVA COMMISURATO ALLA MAGGIORE DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONNESSIONE O DIPENDENZA CON IL RICORSO PRINCIPALE - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 334, primo comma, di una impugnazione incidentale tardiva, è necessario che intercorra un rapporto di dipendenza o connessione tra i capi della sentenza investiti dall'impugnazione principale e quelli investiti dalla impugnazione incidentale. Un rapporto di tal genere non sussiste tra il ricorso principale del datore di lavoro, che si dolga della affermazione di una maggiore anzianità di servizio del lavoratore, ed il ricorso incidentale di quest'ultimo, che lamenti la mancata rivalutazione monetaria del credito avente ad oggetto il risarcimento del danno da omissione contributiva in relazione alla maggiore durata del rapporto di lavoro, con la conseguenza che quest'ultimo, ove non sia proposto nel termine per impugnare, è inammissibile. (V 4515/87, mass n 453214; (V 3912/86, mass n 446745; (V 306/86, mass n 443933).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)