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Sez. L, Sentenza n. 375 del 17/01/1983 (Rv. 425189 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINI - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - IMPEDIMENTO PER IL VERIFICARSI DELLA DECADENZA - INEFFICACIA - ATTO DIRETTO, COMUNICATO E NOTIFICATO ANCHE AL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425189-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - TERMINI - OSSERVANZA - DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE ADITO - IMPEDIMENTO PER IL VERIFICARSI DELLA DECADENZA - INEFFICACIA - ATTO DIRETTO, COMUNICATO E NOTIFICATO ANCHE AL DATORE DI LAVORO - NECESSITÀ.*

L'atto unilaterale recettizio per produrre efficacia deve, non soltanto manifestarsi, ma anche essere diretto e comunicato (o notificato) al destinatario, che vi ha interesse e che è esposto a risentirne gli effetti. Ne deriva che, essendo la comunicazione o notifica dell'atto scritto contenente l'impugnazione del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, un requisito necessario per l'efficacia dello stesso in ordine all'effetto d'impedire il verificarsi della decadenza, non è sufficiente a tal fine che il lavoratore sottoscriva l'atto, o lo depositi nella cancelleria del giudice adito, ma è essenziale che il documento sia arrivato all'indirizzo del destinatario e lo raggiunga nel termine di legge. (V 5468/81, mass n 416178).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1392, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)