Sez. L, Sentenza n. 20758 del 26/10/2005 (Rv. 585357 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI | Cooperativa di lavoro - Diritti soggettivi perfetti dei soci - Conferimento nelle casse della società - Mancanza di una espressione di volontà negoziale del socio - Mancata partecipazione del socio alla delibera assembleare - Conseguenze - Nullità della delibera per impossibilità dell'oggetto.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI
Il trasferimento alla società cooperativa di diritti o beni di pertinenza del singolo socio lavoratore non può essere realizzato unilateralmente e "coattivamente" dalla medesima società attraverso l'attività di un proprio organo (nel caso di specie, l'assemblea), ma può realizzarsi solo attraverso un atto negoziale che costituisca il presupposto logico-giuridico della successiva delibera assembleare che prende atto di tale volontà negoziale e ne trae le relative conseguenze in relazione al bilancio della società; ne consegue che, pur potendo le due manifestazioni di volontà essere anche contestuali, solo la partecipazione e l'espressa accettazione del socio interessato può rendere valido ed efficace l'atto di disposizione dei propri diritti, e che perciò la deliberazione alla quale il socio non abbia partecipato è nulla per impossibilità dell'oggetto, essendo inidonea, per mancanza del necessario presupposto negoziale, ad estinguere il credito del socio oppure ad obbligarlo alla cessione del suo diritto (e ciò indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera medesima da parte dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)