Sez. L, Sentenza n. 4822 del 07/03/2005 (Rv. 579961 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI | Cooperativa di lavoro - Diritti soggettivi perfetti dei soci - Conferimento nelle casse della società - Mancata partecipazione del socio alla deliberazione - Effetti - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Fattispecie relativa al compenso per lavoro straordinario prestato da socio lavoratore - .
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI
Se il socio di una società cooperativa di lavoro non ha partecipato alla deliberazione con la quale diritti soggettivi perfetti del singolo socio (nella specie diritto al compenso per lavoro straordinario svolto) sono stati conferiti nelle casse della società, non avendo l'assemblea alcun potere di disporre, con atto unilaterale, di quei diritti, la delibera è nulla per impossibilità dell'oggetto, ai sensi dell'art. 2379 cod. civ., essendo inidonea a produrre l'effetto di estinguere il credito del socio, o di obbligarlo alla cessione del suo diritto, e la nullità è rilevabile d'ufficio ex art. 1421 cod. civ. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato, modificando la motivazione, la sentenza di merito che aveva ritenuto nulla per illiceità dell'oggetto la delibera della società con la quale si ripianava il debito mediante rinuncia da parte dei soci al compenso per lavoro straordinario effettuato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2379
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)