Sez. 1, Sentenza n. 8917 del 04/06/2003 (Rv. 563902 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE | Possibilità, con esse, di rimediare alla carenza di specificità del motivo di ricorso - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE
Nel giudizio di legittimità, le memorie di cui all'art. 378 cod. proc. civ. sono destinate esclusivamente ad illustrare censure già compiutamente formulate nell'atto di impugnazione, onde non valgono a sanare la radicale carenza di specificità del motivo di ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)