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Sez. 2, Sentenza n. 5550 del 15/06/1987 Ud. (dep. 07/05/1988) Rv. 178337 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROCURATA INCAPACITÀ DI VOLERE O DI AGIRE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - AUTONOMIA DEL REATO DI SEQUESTRO DI PERSONA - FATTISPECIE - OSTAGGIO TRASCINATO PER AGEVOLARE LA FUGA DEI RAPINATORI.*
Stato
decisa il 1987-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178337-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROCURATA INCAPACITÀ DI VOLERE O DI AGIRE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - AUTONOMIA DEL REATO DI SEQUESTRO DI PERSONA - FATTISPECIE - OSTAGGIO TRASCINATO PER AGEVOLARE LA FUGA DEI RAPINATORI.*

In tema di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628 secondo capoverso n. 2 cod. pen., il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione di essa quando la privazione della libertà personale dell'offeso è limitata al tempo strettamente necessario per la sua esecuzione. Qualora invece si protragga per un tempo apprezzabile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinamismo causativo del reato, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina (nella specie i rapinatori avevano protratto la privazione della libertà della persona trascinandola fino all'uscita del locale onde potersi più agevolmente allontanare). (Conf mass n 151024; (Conf mass n 152284; (Conf mass n 168373; (Conf mass n 175099).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)