Sez. 2, Sentenza n. 1563 del 30/09/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152284 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROCURATA INCAPACITÀ DI VOLERE O DI AGIRE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - SEQUESTRO DI PERSONA - CONCORSO DI REATI - CONDIZIONE: PROTRAZIONE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DOPO L'ESECUZIONE DELLA RAPINA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RAPINA - IN GENERE - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - PROCURATA INCAPACITÀ DI VOLERE O DI AGIRE - PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE - SEQUESTRO DI PERSONA - CONCORSO DI REATI - CONDIZIONE: PROTRAZIONE DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE DOPO L'ESECUZIONE DELLA RAPINA.*
La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina e rimane in essa assorbita, quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima. Nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma si protragga oltre tale termine temporale, il reato de quo concorre con il delitto di sequestro di persona. (Conf. Mass. 148396/81 ed ivi citate, 147638/81 ed ivi citate, cui Adde 119617/71 ed ivi citate, 118045/71 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 605 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)