Sez. 3, Sentenza n. 3068 del 23/03/1998 (Rv. 513895 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Condizione di procedibilità - Tentativo di conciliazione - Necessità - Esperimento nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice - Idoneità - Fondamento.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE
La condizione di procedibilità di una controversia agraria, costituita del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi all'IPA, sussiste anche se esso è effettuato nei confronti di un solo componente della famiglia coltivatrice perché, come per la società semplice, in mancanza della nomina di un rappresentante, ciascun partecipante ne ha l'amministrazione disgiuntiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 230 bis, Cod. Civ. art. 2257, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)