diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 30780 del 30/12/2011 (Rv. 621060 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato conseguente a sentenza della Corte di cassazione successiva alla pronuncia del provvedimento impugnato - Accertamento in sede di legittimità - Ammissibilità - Relazioni preliminari e massime ufficiali - Utilizzabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621060-01

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO

Nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile di ufficio anche quando il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, e, nel caso in cui consegua ad una sentenza della Corte di cassazione, la cognizione di quest'ultima può avvenire pure mediante quell'attività di istituto (relazioni, massime ufficiali) che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante, in tal senso deponendo il duplice dovere incombente sulla Corte di prevenire il contrasto tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem", e di conoscere i propri precedenti, nell'adempimento del dovere istituzionale derivante dall'esercizio della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)