Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009 (Rv. 610451 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Interpretazione - Assimilazione all'esegesi di norme di legge - Conseguenze - Sindacato di legittimità - Violazione di legge - Ammissibilità - Estensione dei poteri di valutazione e interpretazione della Corte di cassazione - Fattispecie relativa alla liquidazione dei debiti di valore da illecito extracontrattuale.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, e gli eventuali errori interpretativi sono sindacabili sotto il profilo della violazione di legge; ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno, con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'interpretare una precedente sentenza di condanna al risarcimento del danno da illecito extracontrattuale, nella quale non era stato fissato il "dies ad quem" della rivalutazione monetaria, aveva individuato detto termine nella data di soddisfacimento del debito, anziché, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale, in quella della pubblicazione della sentenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)