Sez. L, Sentenza n. 24740 del 04/12/2015 (Rv. 637993 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudizio di cassazione - Giudicato esterno conseguente a sentenza della stessa Corte di cassazione - Accertamento d'ufficio - Ammissibilità - Relazioni preliminari e massime ufficiali - Utilizzabilità - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Nel giudizio di cassazione, in caso di giudicato esterno conseguente ad una sentenza della stessa Corte, la cognizione del giudice di legittimità può avvenire anche mediante quell'attività di ricerca (relazioni, massime ufficiali e consultazione del CED) che costituisce corredo del collegio giudicante nell'adempimento della funzione nomofilattica di cui all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario e del dovere di prevenire contrasti tra giudicati, in coerenza con il divieto del "ne bis in idem".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)