Sez. F, Sentenza n. 40603 del 09/09/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 261477 - 01
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE | Prodotti pericolosi - Immissione sul mercato di accendini - Prescrizione di apporre sul prodotto dispositivi di protezione per bambini in tenera età - Violazione - Conseguenze.
PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO - IN GENERE
In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, la commercializzazione di accendini privi del dispositivo di sicurezza, noto come "Child resistant", previsto dal D. Min. Sviluppo Economico 10 agosto 2007, in attuazione dei più elevati standard di sicurezza previsti dalla Decisione della Commissione Europea 2006/502/CE, non integra automaticamente il reato di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 206 del 2005, essendo necessario che gli stessi siano costruiti in modo da ottenere, mediante diversi accorgimenti, la garanzia che un bambino in tenera età (convenzionalmente fissata, a tal fine, sino ad un massimo di 51 mesi) non sia in grado di provocare l'accensione della fiamma. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale circostanza deve formare oggetto di prova in giudizio secondo le ordinarie regole in tema di onere probatorio).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 104, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 107, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 112, DM Industria Commercio e Artigianato 10/08/2007 art. 1, DM Industria Commercio e Artigianato 10/08/2007 art. 2, Decisione Commissione CEE 05/11/2006 num. 11, Legge 21/05/2004 num. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)