Sez. 1, Sentenza n. 6618 del 09/11/1983 (Rv. 431341 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - ORDINANZA ISTRUTTORIA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - COMUNICAZIONE DELLA ORDINANZA MEDESIMA - FATTI EQUIPOLLENTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE - ORDINANZA ISTRUTTORIA PRONUNCIATA FUORI UDIENZA - COMUNICAZIONE DELLA ORDINANZA MEDESIMA - FATTI EQUIPOLLENTI.*
Al fine del decorso del termine perentorio di dieci giorni per proporre reclamo al collegio, avverso l'ordinanza del giudice istruttore dichiarativa dell'Estinzione del processo e pronunciata fuori udienza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178 e 308 cod. proc. civ., la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollente in altri Atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione, e non anche, pertanto, in mere situazioni di fatto sufficienti ad evidenziare solo una possibilità di conoscenza (nella specie, consultazione da parte del reclamante del fascicolo d'ufficio).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)