Sez. 1, Sentenza n. 883 del 14/02/1986 (Rv. 444412 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECISIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECISIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO D'APPELLO - ATTO DI APPELLO - TERMINI PER LA PROPOSIZIONE - IN GENERE - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - DECORRENZA DEL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Anche nel procedimento del contenzioso tributario, regolato dal d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la comunicazione del dispositivo della decisione della commissione di primo grado è validamente effettuata ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria di secondo grado, ancorché eseguita con spedizione di una fotocopia integrale della decisione, priva del timbro a secco dell'ufficio e della firma del segretario, quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo essendo venuto ad effettiva conoscenza del destinatario, pur senza la osservanza di alcune delle forme prescritte, ovvero con l'uso di uno strumento diverso da quello previsto dalla legge, ma proveniente dall'organo (segreteria della commissione) che deve provvedere alla comunicazione. (V 6618/83, mass n 431341; (V 4909/82, mass n 422916; (V 3557/77, mass n 387154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 39 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 art. 19, DPR 03/11/1981 num. 739 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)