Sez. 2, Sentenza n. 1850 del 20/02/1995 (Rv. 490550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE | Ordinanza con contenuto sostanziale di sentenza - Impugnazione con ricorso per cassazione - Termine annuale ex art. 327 cod.proc.civ. - Inapplicabilità - Termine breve - Decorrenza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - IN GENERE
Con riguardo all'impugnazione con ricorso per cassazione a norma dell'art.111 Cost., l'ordinanza, cui sia riconosciuto contenuto sostanziale di sentenza, resta soggetta al termine breve di cui all'art. 325 cod.proc.civ., che decorre, senza necessità di una successiva sua notificazione, dal momento della relativa pronuncia, ove questa sia avvenuta in udienza o, altrimenti, dal momento dell'avvenuta comunicazione a cura della cancelleria, nel caso in cui sia emessa fuori udienza, non diversamente da quanto stabilisce l'art. 178, terzo comma, cod.proc.civ. per il reclamo al collegio (e fermo restando che la comunicazione dell'ordinanza medesima può trovare equipollenti in altri atti o fatti giuridici che siano idonei ad assicurare una conoscenza effettiva e piena del relativo provvedimento, analoga a quella che si produce con detta comunicazione), atteso che il predetto provvedimento, ancorché abbia natura di sentenza sotto il profilo sostanziale, per essere emesso nelle forme e nei modi dell'ordinanza, resta tale sotto il profilo formale e processuale, senza che il suo contenuto decisorio possa far venir meno l'avvenuta legale e piena conoscenza di esso secondo la previsione del secondo comma dell'art. 176 cod.proc.civ., con la conseguenza dell'inapplicabilità del termine annuale ex art. 327 cod.proc.civ.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)