diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 149 del 16/01/1973 (Rv. 361911 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONI - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - FASE DI MERITO - UNIFICAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361911-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONI - DENUNZIA DI NUOVA OPERA - PROCEDIMENTO - IN GENERE - ARTICOLAZIONE IN DUE FASI - FASE CAUTELARE - FASE DI MERITO - UNIFICAZIONE - CONDIZIONI.*

Il procedimento di denuncia di nuova opera si articola in due fasi: la prima fase ha carattere cautelare ed e a cognizione sommaria, e a conclusione di essa il pretore, giudice funzionalmente competente a ricevere la denuncia a norma dell'art 688 cod proc civ, puo emettere i provvedimenti provvisori ed urgenti che ritenga necessari per evitare che l'ulteriore durata del processo possa determinare il pregiudizio denunciato; la seconda fase e, invece, di vero e proprio merito ed a cognizione piena, ed il giudice competente secondo le normali regole di Competenza, al quale il pretore deve eventualmente rimettere le parti, accerta in via definitiva se la nuova opera denunciata dall'attore possa essere proseguita oppure se se ne debba ordinare la demolizione, cioe accerta la sussistenza o l'insussistenza del diritto vantato dall'attore a vedere eliminata l'opera stessa. Qualora il pretore neghi i provvedimenti urgenti richiesti e non vi siano ragioni di Competenza che determinino la trasmigrazione del giudizio ad altro giudice, le suddette due fasi possono apparire unificate e si sara di fronte ad un normale giudizio di merito instaurato, pero, con ricorso anziche con citazione. (V 2727/72, mass n 360394).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 690 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)