Sez. 1, Sentenza n. 4873 del 26/04/1993 (Rv. 482041 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - In genere, intervento P.M. | Art.4 nono comma, legge n. 898 del 1970 - Disciplina - Ambito di applicazione - Sentenza non definitiva di divorzio - Pronuncia - Ammissibilità - Condizioni.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - In genere, intervento P.M.
L'art. 4 nono comma, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo introdotto dall'art. 8 legge 6 marzo 1987 n. 74 - il quale prevede, anche senza istanza di parte, la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno - trova applicazione quando residui controversia non solo in ordine alla spettanza o alla quantificazione dell'assegno di divorzio, ma anche in ordine al mantenimento della prole, ovvero in ordine all'assegnazione della casa coniugale ed al diritto alle quote delle indennità di fine lavoro. Infatti, la generica formulazione dell'inciso "nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno" non esclude il rinvio alla sentenza definitiva di questioni diverse da quelle relative all'assegno di divorzio, mentre per la stessa collocazione della norma, posta immediatamente dopo quella (art. 4, ottavo comma) che regola i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, deve ritenersi che il legislatore abbia usato il termine "assegno" in senso ampio, così da ricomprendere ogni rapporto, anche relativo ai figli, suscettibile di essere regolamentato per effetto del divorzio.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)