Sez. 1, Sentenza n. 5854 del 03/10/1986 (Rv. 448259 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO RESA NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - NECESSITÀ DELL'AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO RESA NEL CORSO DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO - NECESSITÀ DELL'AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
La preventiva convocazione del debitore, al fine della dichiarazione di fallimento (art. 15 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, nel testo fissato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 141 del 1970), è prescritta per assicurargli il diritto di difesa, mettendolo a conoscenza dell'iniziativa assunta nei suoi confronti. L'esigenza di tale convocazione, pertanto, non ricorre, per il caso di dichiarazione di fallimento resa nel corso della procedura di concordato preventivo (art. 173 del suddetto decreto), quando la dichiarazione medesima venga fondata su fatti già esistenti alla data in cui il debitore ha chiesto l'ammissione al concordato e dallo stesso posti in essere o comunque conosciuti. (V 5123/83, mass n 429985; (V 6620/81, mass n 417473).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 173
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)