Sez. 1, Sentenza n. 5123 del 26/07/1983 (Rv. 429985 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGO RELATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - OBBLIGO RELATIVO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'Obbligo posto dall'art. 15 legge fallimentare, nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1970, di disporre, ai fini della validità della sentenza dichiarativa di fallimento, la comparizione del debitore in camera di consiglio, non deve essere inteso in senso formalistico, dovendo la tutela del diritto di difesa dell'imprenditore, cui quell'Obbligo è finalizzato, essere assicurata soprattutto sul piano sostanziale, ed essere attuata nei limiti compatibili con la natura sommaria e camerale del procedimento. Non può, pertanto, ritenersi sussistente la necessità di una formale convocazione, quando il debitore abbia già effettivamente esercitato il suo diritto, esponendo ed illustrando le sue difese con memorie ed altri analoghi scritti, o quando abbia egli stesso sollecitato la dichiarazione del proprio fallimento, esponendo, con apposita istanza, la propria situazione patrimoniale e l'indisponibilità di mezzi liquidi che consentissero di adempiere alle obbligazioni pecuniarie già scadute. (V 6620/81, mass n 417473; (V 3856/80, mass n 407708).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Legge Falliment. art. 6 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 6 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)