Sez. 1, Sentenza n. 13817 del 23/06/2011 (Rv. 618343 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO | Procedimento di revoca dell'ammissione al concordato ex art. 173 legge fall. - Contestuale esistenza dell'iniziativa volta alla dichiarazione di fallimento - Esercizio del diritto di difesa - Modalità - Indicazione del possibile esito del procedimento ai sensi dell'art. 15, comma 4, legge fall. - Audizione del debitore per interlocuzione sulle istanze di fallimento - Necessità - Esclusione - Unicità del procedimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie successiva al d.lgs. n. 169 del 2007.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO
In tema di dichiarazione di fallimento nel corso della procedura di concordato preventivo, quando sia promosso il procedimento per la revoca della relativa ammissione, ai sensi dell'art. 173 legge fall. (nel testo conseguente alle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), la formale conoscenza, da parte del debitore, dell'esistenza di una iniziativa per la dichiarazione di fallimento è sufficiente ad integrare la "indicazione che il procedimento è volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento", richiesta dall'art. 15, comma quarto, legge fall., quale monito in ordine al possibile esito della procedura e invito ad eventualmente esercitare il diritto di difesa, senza necessità di convocare il debitore per interloquire specificamente in ordine alle istanze di fallimento; infatti, dal tenore dell'art. 173, secondo comma, legge fall. emerge che, a conclusione del procedimento di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, sussistendone i presupposti processuali e sostanziali, viene emessa la sentenza di fallimento senza ulteriori adempimenti procedurali. (Né sussiste alcuna necessità di tenere procedimenti distinti, in quanto uno dei presupposti dell'eventuale dichiarazione di fallimento è proprio la revoca dell'ammissione al concordato; sussiste complementarietà delle questioni trattate e, quindi, piena possibilità di difendersi contestualmente su tutte; infine, la stessa allegazione di motivi di censura del decreto di revoca dell'ammissione ben può trovare ingresso nell'ulteriormente unitario procedimento di reclamo avverso la sentenza di fallimento, proponibile ex art. 18 legge fall. benché nell'art. 173 legge fall. non sia riprodotto il disposto dell'art. 162, comma 3, legge fall., che prevede tale modalità di impugnazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)