Sez. 1, Sentenza n. 4234 del 02/05/1994 (Rv. 486444 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore | Concordato preventivo - Mancata omologazione - Conseguente dichiarazione di fallimento - Debitore - Nuova audizione - Necessità - Esclusione.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Apertura (dichiarazione) di fallimento - Procedimento - Audizione dell'imprenditore
Ai fini della dichiarazione di fallimento, quale conseguenza della mancata omologazione del concordato preventivo, non è necessario procedere ad una nuova rispetto a quella ex art. 162 legge fall., nel testo risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 110 del 27 giugno 1972) convocazione del debitore, rappresentando la dichiarazione di fallimento il provvedimento conclusivo del giudizio di omologazione, che è un normale giudizio di primo grado, il quale si svolge nel virtuale contraddittorio delle parti ed ha per oggetto i presupposti comuni ad entrambe le procedure concorsuali, oltre che le condizioni essenziali del concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)