Sez. L, Sentenza n. 5501 del 12/10/1988 (Rv. 460105 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - CONSIDERAZIONE UNITARIA DEGLI UNI E DELLE ALTRE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI COMPORTO PER SOMMATORIA - CONSIDERAZIONE UNITARIA DEGLI UNI E DELLE ALTRE - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Ai fini della tutela predisposta dall'art. 2110 cod. civ. l'infortunio sul lavoro deve essere equiparato alla malattia, senza che l'eventuale diversità dei rispettivi sistemi di accertamento sia di ostacolo ad una loro considerazione unitaria ad opera della contrattazione collettiva ai fini della Determinazione del periodo di comporto per sommatoria. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale - procedendo all'interpretazione degli artt. 69 e 71 CCNL 10 aprile 1979 per i dipendenti da pubblici esercizi - aveva ritenuto che dovessero cumularsi i periodi di assenza per malattia con quelli di assenza per infortunio al fine dell'accertamento del superamento, o meno, del periodo di comporto). (V 381/88, mass n 456938; (V 1151/88, mass n 457389).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 10/04/1979 num. 69, Contr. Coll. 10/04/1979 num. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)