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Sez. L, Sentenza n. 1151 del 04/02/1988 (Rv. 457389 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CESSAZIONE DELL'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO ALLA PRESTAZIONE DEL DIPENDENTE O SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO IN COSTANZA DI MALATTIA - ESCLUSIONE - LIMITI - IRRIVERSIBILITÀ ED INEMENDABILITÀ DELLA MALATTIA - RILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457389-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - CESSAZIONE DELL'INTERESSE DEL DATORE DI LAVORO ALLA PRESTAZIONE DEL DIPENDENTE O SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - LEGITTIMITÀ DEL RECESSO IN COSTANZA DI MALATTIA - ESCLUSIONE - LIMITI - IRRIVERSIBILITÀ ED INEMENDABILITÀ DELLA MALATTIA - RILEVANZA - FATTISPECIE.*

In ipotesi di malattia del lavoratore subordinato, sia unica ed ininterrotta che intermittente e ripetuta, regolata unicamente dal disposto dell'art. 2110 cod. civ. che prevede determinati eventi come cause legittimamente impeditive della prestazione lavorativa sottraendole quindi alla disciplina generale in materia di contratti (artt. 1256 e 1464 cod. civ.) nonché al regime limitativo della facoltà di recesso del datore di lavoro (legge 15 luglio 1966 n. 604 e art. 18 legge 20 maggio 1970 n. 300), quest'ultimo non può risolvere il rapporto, anche se non ha più interesse alla prestazione del dipendente e anche se sussistono le condizioni di legge per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fino a quando l'assenza del lavoratore non si protragga oltre il termine stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli Usi ovvero, in difetto, determinato dal giudice secondo equità. Soltanto nel caso in cui l'affezione morbosa del lavoratore sia irreversibile ed inemendabile, e quindi risulti rigorosamente accertato che il lavoratore non sarà più in grado di riprendere la sua normale attività lavorativa, il datore di lavoro può eccezionalmente recedere dal contratto prima del suddetto periodo di comporto. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva escluso il carattere di irreversibilità della malattia del lavoratore e quindi aveva ritenuto l'illegittimità del recesso del datore di lavoro). (V 3215/87, mass n 452278; (V 3213/87, mass n 452276).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)