Sez. 1, Sentenza n. 11211 del 21/05/2014 (Rv. 631263 - 01)
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Intervento obbligatorio del P.M. - Accoglimento delle sue richieste in sede di appello - Ricorso per cassazione - Omessa notifica al P.G. presso la corte di appello - Irrilevanza - Fondamento.
PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d'appello è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione, per cui la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo e non è causa di inammissibilità quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poiché l'interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)