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Sez. 1, Sentenza n. 5953 del 05/03/2008 (Rv. 602141 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Intervento obbligatorio del P.M. - Appello - Decreto di accoglimento delle richieste del P.G. - Ricorso per cassazione - Omessa notifica al P.G. presso la Corte di Appello - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602141-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Nei casi di intervento obbligatorio del P.M., l'omessa notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la Corte d'appello non è causa di inammissibilità allorquando il provvedimento impugnato abbia accolto le richieste del P.G.; infatti, la notifica del ricorso è finalizzata a consentire l'esercizio dell'impugnazione e, siccome l'interesse ad impugnare - in ragione del quale avrebbe dovuto farsi luogo ad integrazione del contraddittorio - è costituito dalla soccombenza, l'omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, la cui domanda è stata interamente accolta dalla Corte territoriale, mentre il controllo sulla legittimità della decisione di quest'ultima è assicurato dall'intervento del P.G. presso la Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 336 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 69, Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)