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Sez. 1, Sentenza n. 1630 del 25/02/1999 (Rv. 523613 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Proposta di definizione da parte dell'Ufficio - Mancata ricezione entro il 31 agosto 1995, per le annualità fino al 1992, ed entro il 15 ottobre 1995, per l'annualità 1993 - Poteri del contribuente.
Stato
decisa il 1999-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523613-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi (cosiddetto concordato di massa), di cui all'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, la mancata ricezione di una proposta di definizione da parte dell'Ufficio entro il 31 agosto 1995, per le annualità fino al 1992, ed entro il 15 ottobre 1995, per l'annualità 1993, non consente al contribuente di procedere all'autoliquidazione, ma solo di chiedere all'Ufficio la formulazione di una nuova proposta - sempreché non ricorrano cause ostative - come stabilito dall'art. 6, comma quinto, del regolamento approvato con d.P.R. 13 aprile 1995 n. 177 e previsto dall'art. 3 del citato D.L. n. 564/94.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., DPR 13/04/1995 num. 177 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)