Sez. 5, Sentenza n. 10102 del 11/07/2002 (Rv. 555661 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ex art. 2 - bis del D.L. n. 564 del 1994 - Cause ostative - Operatività - Sussistenza e individuazione - Momento determinante - Nuova disciplina ex D.Lgs. n. 218 del 1997 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE
L'accertamento per adesione regolato dall'art. 2 - bis del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n.656, in forza del quale può essere definita la rettifica delle dichiarazioni delle imposte sul reddito e dell'IVA, non è ammesso (comma 2) qualora l'ufficio venga a conoscenza, nel vigore della disciplina (nella specie, il 24 novembre 1995 e prima dell'adesione del contribuente, in relazione ad IRPEF e ILOR per l'anno 1990), di elementi, dati e notizie relativi agli illeciti tributari penali di cui agli artt. 1 - 4 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, comportanti l'obbligo della denuncia. Ai fini della sussistenza e dell'individuazione dei presupposti per l'applicazione del beneficio occorre aver riguardo alla normativa al momento in vigore, sicché gli effetti così prodotti e consolidatisi non sono modificabili, in mancanza di espressa previsione contraria, dalla nuova disciplina dell'accertamento per adesione, introdotta con il D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, che ha eliminato le limitazioni e le condizioni previste dal previgente D.L. n. 564 del 1994.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 bis CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 17, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)