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Sez. 5, Sentenza n. 676 del 15/01/2007 (Rv. 596499 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE | Accertamento con adesione ex d.l. n. 564 del 1994 - Diniego - Revoca a seguito della rimozione, ad opera del d.lgs. n. 218 del 1997, delle preclusioni penali fissate dall'art. 2-bis del d.l. n. 564 del 1994 - Conseguenze - Automatico accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione originariamente presentata - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596499-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE

In tema di accertamento con adesione, la revoca del diniego - opposto in presenza di cause ostative di carattere penale - del beneficio previsto dal d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, a seguito dell'abrogazione dell'art. 2-bis del decreto, che tali preclusioni stabiliva, disposta dall'art. 17 del d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218, non comporta di per sé, ancorché sia stato versato il "quantum" definitorio, l'accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione originariamente avanzata, in quanto, una volta accertata da parte dell'ufficio l'eliminazione dell'ostacolo all'ammissibilità della procedura rappresentato dalla caduta della preclusione penale, la validità dell'istanza stessa è pur sempre condizionata alla verifica della sussistenza degli altri presupposti di legge, tra i quali sono comprese le modalità di formazione della proposta dell'amministrazione destinata all'adesione del contribuente. Nel sistema regolato dal d.l. n. 564 del 1994, e definito dai regolamenti di attuazione degli artt. 2-bis e 3, infatti, l'adesione, che pure è rimessa alla valutazione di convenienza del contribuente a prescindere dal formale avvio del contraddittorio con l'ufficio finanziario, richiede pur sempre l'invio all'interessato dell'avviso contenente la proposta di accertamento (alla quale, nella specie, non si era mai pervenuti), e dunque un atto di impulso dell'amministrazione non surrogabile dalla mera iniziativa della parte, cui compete l'accettazione a perfezionamento dell'accordo mediante pagamento, ovvero la richiesta di formulazione di una nuova proposta, non essendo, perciò, configurabile un versamento in autoliquidazione della maggiori somme dovute con ammissione automatica all'agevolazione in virtù del meccanismo del silenzio accoglimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 bis CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 3 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 17, DPR 13/04/1995 num. 177, DPR 30/04/1996 num. 316

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)