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Sez. L, Sentenza n. 3554 del 23/02/2004 (Rv. 570402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Assegnazione a mansioni superiori - Attribuzione del diritto al relativo trattamento economico - Condizioni - Accertamento del presupposto di fatto - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

La tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., che attribuisce, al lavoratore utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto al trattamento economico corrispondente, presuppone che l' effettivo esercizio delle mansioni superiori sia provato in punto di fatto, non essendo possibile presumerlo soltanto sulla base di un accordo contrattuale nazionale che asseritamente preveda che i dipendenti di un certo livello passino ad altro senza stabilire la conservazione delle mansioni della qualifica di provenienza, a differenza di quanto disposto per altri profili professionali. (Nella specie, relativa all'Accordo nazionale 13 maggio 1987 applicabile ai dipendenti della metropolitana di Roma, la S.C. ha rilevato inoltre che il testo contrattuale riportato nel ricorso e non contestato dal resistente prevedeva il mantenimento delle funzioni precedentemente svolte per tutte la categorie di personale interessate allo scorrimento della qualifica).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)