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Sez. L, Sentenza n. 14569 del 27/12/1999 (Rv. 532535 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA | Assegnazione a mansioni superiori - Attribuzione del diritto al relativo trattamento economico e del diritto all'assegnazione definitiva all'attività svolta e alla relativa qualifica - Condizioni - Accertamento - Criteri - Incensurabilità in sede di legittimità della valutazione effettuata in materia dal giudice di merito - Limiti.
Stato
decisa il 1999-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532535-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod.civ. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche il diritto all'assegnazione definitiva a tale attività e alla relativa qualifica - la precipua ed essenziale condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno raffrontate poi le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato. La relativa valutazione effettuata da parte del giudice di merito, con le modalità e la completezza delineate, risulta incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale in ordine alla disciplina in tema di inquadramento del personale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)