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Sez. L, Sentenza n. 13330 del 10/12/1991 (Rv. 474991 - 01)

Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle Regioni | Rappresentanza in giudizio di un'amministrazione dello Stato da parte di un funzionario di essa - Notificazione e comunicazione degli atti processuali a quest'ultimo - Obbligatorietà - Effetti.
Stato
decisa il 1991-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474991-01

Avvocatura dello Stato - Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e delle Regioni

Le disposizioni in tema di notifiche alle amministrazioni dello Stato, di cui all'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, modificato dalla legge 25 marzo 1958 n. 260, sono applicabili soltanto quando l'Amministrazione sia rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato; quando invece l'Amministrazione stessa si avvalga della facoltà, prevista dall'art. 2 del citato R.D., di farsi rappresentare in giudizio da un proprio funzionario, per tale riconosciuto, la notificazione e comunicazione degli atti processuali deve essere eseguita direttamente e personalmente al funzionario stesso, unico e legittimo destinatario nella sua qualità di rappresentante processuale. Ne consegue che la notifica della sentenza di primo grado eseguita presso tale soggetto è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 260 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)