Sez. 1, Sentenza n. 49824 del 18/03/2016 Cc. (dep. 23/11/2016) Rv. 268491 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - Applicazione - Precedente adozione, da parte del giudice della cognizione, della confisca ex art. 644, ultimo comma, cod. pen. - Preclusione processuale - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
Non sussiste preclusione processuale all'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione della confisca cosiddetta "allargata", di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, successivamente all'adozione nella fase della cognizione della confisca ex art. 644, ultimo comma, cod. pen., considerato che, per espressa previsione dell'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, le due confische sono tra loro concorrenti e non alternative.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Legge 07/03/1996 num. 108 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)