Sez. 6, Sentenza n. 27343 del 20/05/2008 Cc. (dep. 04/07/2008) Rv. 240585 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - Applicabilità in sede di esecuzione - Sussistenza - Condizioni.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONFISCA
La confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione con conseguente preclusione processuale. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la semplicità dell'accertamento richiesto nella procedura "de plano" non è incompatibile con la confisca speciale ogni qual volta i dati da valutare siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti definitivi di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 667 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 356 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)