Sez. U, Ordinanza n. 13558 del 24/06/2005 (Rv. 583151 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisione del CNF - Notificazione all'incolpato e non pure al suo difensore - Validità ai fini del decorso del termine per il ricorso davanti alle Sezioni Unite della S.C. - Fondamento - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, l'art. 56, primo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, va interpretato nel senso che la notificazione delle decisioni del Consiglio nazionale forense è necessaria soltanto nei confronti dell'incolpato, e non anche del suo difensore, e che alla effettuazione della notificazione all'incolpato medesimo deve aversi riguardo al fine di verificare se vi sia stata osservanza del termine di trenta giorni per il ricorso, da parte sua, alle Sezioni Unite della S.C.; ciò in quanto il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare è un professionista il quale è in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso contro le decisioni del Consiglio nazionale forense, ancorché non iscritto all'albo speciale di cui all'art. 33 del citato r.d.l. Pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56 cit., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., non derivando, dalla mancata previsione della notifica anche al difensore, alcun pregiudizio all'incolpato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Legge 22/01/1934 num. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)