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Sez. U, Sentenza n. 11342 del 13/05/2013 (Rv. 626184 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Decisione del Consiglio dell'ordine locale - Notificazione all'incolpato - Rilevanza esclusiva ai fini della decorrenza del termine di venti giorni per il ricorso al Consiglio nazionale forense - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626184-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine di venti giorni per proporre ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del Consiglio dell'ordine locale, di cui all'art. 50, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, decorre dalla notificazione di copia integrale di detta decisione all'avvocato interessato, non essendo prevista la notificazione al suo difensore, in quanto il soggetto incolpato è un professionista in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere (tranne i casi di sospensione e di radiazione) di sottoscrivere il ricorso, senza che abbiano rilievo, nella specie, la mancanza in capo all'incolpato delle necessarie conoscenze tecnico-giuridiche, né la notifica della decisione operata in diversa data anche al legale di quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 50 com. 2, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 56 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 326 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)